Fonte: Camera di Commercio di Firenze
La Camera di Commercio di Firenze e il Comune di Firenze, in considerazione del dilagare degli atti di vandalismo a danno delle imprese del territorio, hanno stanziato 75.000 euro per le micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze: un contributo a fondo perduto del 50% delle spese sostenute per ripristinare i danni da vandalismo o per rafforzare la sicurezza della sede aziendale, fino a un massimo di 5.000 euro per impresa. Le domande si presentano dal 9 aprile 2026 fino al 31 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi.
A chi è rivolto
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (come definite dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014) che, alla data di presentazione della domanda e a quella di liquidazione del contributo:
- abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
- siano iscritte e attive al Registro delle Imprese (non è sufficiente l’iscrizione al solo Repertorio Economico Amministrativo);
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC);
- non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012;
- non si trovino in liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali o al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- non ricadano nelle cause ostative del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), nelle sanzioni interdittive del D.Lgs. 231/2001, o in condanne dei legali rappresentanti per reati che escludono dalla partecipazione ad appalti pubblici;
- per le imprese obbligate, siano in regola con la stipula della polizza assicurativa a copertura dei danni catastrofali prevista dall’art. 1, comma 101, della L. 213/2023.
Non possono beneficiare del contributo le imprese che hanno già ottenuto l’agevolazione camerale per la sicurezza delle sedi aziendali negli anni 2024 e 2025: le domande in questo caso sono dichiarate irricevibili ed escluse d’ufficio.
Cosa finanzia
Il disciplinare sostiene due ambiti di intervento, con spese fatturate e pagate dal 1° dicembre 2025 e comunque prima della presentazione della domanda:
A) Ripristino dei danni subiti a seguito di atti vandalici
- Vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali, dehors;
- Impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione;
- Registratori di cassa.
Chi richiede il contributo per questo ambito deve comunicare gli estremi della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (allegata alla domanda) e l’eventuale importo del risarcimento ricevuto dalla compagnia assicurativa.
B) Sicurezza della sede aziendale
- Installazione, potenziamento o adeguamento di vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali;
- Impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione.
Non sono ammissibili spese diverse da quelle elencate, fatture emesse da soggetti con legali rappresentanti, amministratori o soci in comune con il richiedente, né pagamenti in contanti, per compensazione o effettuati da un soggetto terzo rispetto all’impresa beneficiaria.
Importo e contributo
| Voce | Valore |
|---|---|
| Dotazione finanziaria totale | €75.000 (di cui €25.000 del Comune di Firenze, prioritari per le imprese del Comune) |
| Natura dell’agevolazione | Contributo a fondo perduto |
| Percentuale del contributo | 50% delle spese ammissibili, IVA esclusa |
| Spesa minima ammissibile | €1.000 (IVA esclusa) |
| Contributo massimo per impresa | €5.000 |
| Premialità rating di legalità | €100, nel limite del 100% delle spese ammissibili e dei massimali de minimis |
| Ritenuta d’acconto sui contributi erogati | 4% (art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973, laddove prevista) |
In caso di risarcimento parziale dei danni da parte di una compagnia assicurativa, il contributo camerale è calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto. Il contributo è concesso in regime “de minimis” (Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023) e non è cumulabile, per le stesse spese, con altri aiuti di Stato, aiuti “de minimis” o misure generali anche fiscali.
Come presentare domanda
Le domande vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale in formato CAdES (.p7m), tramite la piattaforma gratuita RESTART:
- imprenditore con CNS o SPID: sezione beneficiari (colore arancione) su restart.infocamere.it;
- intermediario delegato: sezione intermediari (colore blu) su restart.infocamere.it/intermediari/home.
Nel sistema va selezionato il bando denominato “Camera Commercio Firenze - Intervento sicurezza sedi aziendali - anno 2026”. La pratica deve includere: modulo di domanda, fatture elettroniche relative alle spese ammissibili, copie delle quietanze di pagamento, dichiarazione sostitutiva in materia di codice antimafia, dichiarazione sostitutiva in materia di polizze catastrofali e, se obbligatoria, copia della polizza assicurativa a copertura dei danni catastrofali. Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.
Le domande sono dichiarate irricevibili, senza preavviso di rigetto, se inviate da imprese già beneficiarie negli anni 2024-2025, con modalità diverse da RESTART, prive del modulo di domanda o non firmate digitalmente, prive di fatture o della dichiarazione sulle polizze catastrofali, o inviate tramite sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti.
Le domande regolari ricevono un Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare su tutte le fatture; le imprese ammesse sono liquidate fino a esaurimento dei fondi con provvedimento dirigenziale entro 60 giorni dall’integrazione delle fatture, subordinatamente alla regolarità del DURC. Le domande che non possono essere finanziate per esaurimento fondi restano in lista di attesa in ordine cronologico, in caso di nuovo stanziamento.
Scadenze
- Apertura sportello domande: dalle ore 12:00 del 9 aprile 2026 (il disciplinare è visibile su RESTART solo da quel momento)
- Chiusura sportello domande: fino alle ore 16:00 del 31 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili (comunicata sul sito della Camera di Commercio di Firenze)
- Periodo spese ammissibili: fatture emesse e pagate dal 1° dicembre 2025 e comunque prima della presentazione della domanda
Domande frequenti
- Chi può richiedere il contributo per la sicurezza delle sedi aziendali?
- Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione della Camera di Commercio di Firenze, iscritte e attive al Registro delle Imprese, in regola con diritto annuale e DURC, non in liquidazione o soggette a procedure concorsuali e prive di cause ostative antimafia. Non possono partecipare le imprese che hanno già ricevuto il contributo camerale per la sicurezza delle sedi negli anni 2024 e 2025.
- Quali spese sono finanziabili?
- Il ripristino dei danni da atti vandalici (vetrine, bandoni, porte di accesso, dehors, impianti di allarme e/o videosorveglianza, sistemi antintrusione, registratori di cassa) e l'installazione, il potenziamento o l'adeguamento di vetrine, bandoni, porte di accesso, impianti di allarme e/o videosorveglianza e sistemi antintrusione per la sicurezza della sede, con fatture emesse e pagate dal 1° dicembre 2025 e prima della domanda.
- Qual è l'importo del contributo?
- Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili al netto di IVA, con una spesa minima di 1.000 euro e un contributo massimo di 5.000 euro per impresa. In caso di risarcimento parziale da parte di una compagnia assicurativa, il contributo camerale è calcolato sulla spesa ammissibile al netto del rimborso ricevuto.
- Come si presenta la domanda?
- Esclusivamente in modalità telematica con firma digitale (formato CAdES .p7m) tramite la piattaforma gratuita RESTART (https://restart.infocamere.it), selezionando il bando "Camera Commercio Firenze - Intervento sicurezza sedi aziendali - anno 2026", dalle ore 12:00 del 9 aprile 2026 fino alle ore 16:00 del 31 dicembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi.
- Il contributo è cumulabile con altri aiuti sulle stesse spese?
- No. Le agevolazioni non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o misure generali anche di carattere fiscale. Il contributo è concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831.